Legge 881/77 non prevede l’autodeterminazione
Molti continuano, erroneamente, a far riferimento a questa Legge per rivendicare l’indipendenza.
Cerchiamo di sfatare, una volta per tutte, il mito popolare secondo cui appellarsi alla legge 881/77 sia garanzia per risolvere la questione indipendentista veneta.
La Legge 881/77 è un dispositivo di ratifica approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica italiana che incaricavano il Presidente della Repubblica a ratificare specifici atti internazionali.
Questa legge si compone di quattro striminziti articoli in nessuno dei quali è mai menzionato il diritto di self-determination, volgarmente diritto di autodeterminazione e dispone:
Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali …. ;
Art. 2 Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all’art. precedente …;
Art. 3 è una nota esplicativa dell’art. 9 del patto relativo ai diritti civili e politici … ;
Art. 4 è una nota esplicativa di una frase del § 1 dell’art. 15 del patto relativo ai diritti civili e politici.
Se continuiamo ad appellarci alla L.881/77 per rivendicare l’indipendenza del Popolo Veneto siamo fritti perché questa Legge della Repubblica italiana non prevede nulla in tal senso.
Se, invece, ci appelliamo al Patto internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali ed al Patto internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati dallo Stato italiano con la Legge 881/77, potremmo avere qualche speranza perché questi Patti sono la fonte principale del diritto dei Popoli di decidere da sé.
Una strada già percorsa (LIFE) che si è rivelata poi sbagliata continua ad essere seguita da molti altri che non hanno saputo trarre alcun vantaggio dagli errori altrui e, per ciò, condannati a ripeterli, ovvero errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
Daniele Quaglia
PROE’ DIRGHEO A ZAIA !!!!!!!!