Chi Siamo
STATUTO LIFE
SEZIONE I – NORME GENERALI
ART. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata LIFE.
LIBERI IMPRENDITORI FEDERALISTI EUROPEI che non ha scopo di lucro , è assolutamente apartitica e si richiama ai principi del liberismo e del federalismo, per un’economia non assistita e fortemente orientata all’Europa.
Aperta a chi possieda i requisiti di cui all’art. 7 del presente Statuto.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha la sede legale in Conegliano (TV), viale Italia 194.
ART. 3 AMBITO TERRITORIALE
L’Associazione opererà nel territorio geografico nazionale e potrà avvalersi delle strutture già esistenti nell’ambito delle associazioni L.I.F.E. regionali costituite o costituende. Sarà facoltà dell’associazione stessa tenere contatti e rapporti di collaborazione con altre associazioni che perseguano finalità analoghe in paesi stranieri e comunitari in particolare, non esclusa la possibilità di creare vincoli di appartenenza ad una comune struttura associativa.
ART. 4 SCOPI
Scopo dell’Associazione è quella di garantire a tutte le imprese e a tutti i lavoratori autonomi pari opportunità sul piano civile, per consentire a tutti di esprimere le proprie capacità, in un regime di libera concorrenza, proseguendo quindi l’impegno civile già promosso dalla L.I.F.E Veneto.
L’Associazione a tal fine svolgerà attività a tutela degli interessi collettivi dei propri associati, fornendo loro tutte le informazioni e la collaborazione necessaria ad una migliore esplicazione della propria attività lavorativa, nel rispetto dei principi fondamentali della onestà e professionalità, segnalando altresì agli organi di governo centrali e locali ed ai partiti politici le problematiche delle singole categorie professionali.
Allo scopo, l’Associazione, nel rispetto e con le facoltà garantite dalla legislazione vigente potrà:
a) Stipulare contratti di lavoro a livello nazionale, regionale, provinciale, settoriale e aziendale;
b) Intervenire per la definizione delle controversie di lavoro, individuali e collettive;
c) Stipulare convenzioni e accordi con professionisti e terzi, finalizzati al conseguimento degli scopi sociali;
d) Istituire e gestire mezzi di informazione;
e) Assumere qualsiasi iniziativa per la tutela e la solidarietà degli associati.
Non può in ogni caso offrire servizi di carattere amministrativo ai propri associati. La rappresentanza esterna dell’associazione spetta esclusivamente a coloro ai quali è attribuita per Statuto, e pertanto eventuali accordi raggiunti e/o sottoscritti, non saranno vincolanti per l’associazione ove non siano stati siglati e/o ratificati da chi per Statuto ha il potere di rappresentanza.
ART. 5 PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Il patrimonio associativo è costituito dai contributi volontari, versati da soci o da terzi e da donazioni o lasciti ricevuti secondo le modalità consentite dalla legge vigente, nonché da un contributo che ciascuna associazione L.I.F.E. regionale verserà ogni anno tramite le proprie sezioni provinciali nella misura di Euro 5 per ogni tessera, l’eventuale rimborso di spese documentate dal Presidente Nazionale resesi necessarie. In ogni caso l’associazione non potrà chiedere né accettare, sotto qualsiasi forma, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato, degli Enti Pubblici, della Comunità Economica Europea e dei partiti politici. L’esercizio sociale si chiude il 31.12, con l’obbligo, di redigere il rendiconto annuale, entro il 30.04 dell’anno successivo.
ART. 6 DURATA
L’associazione è istituita a tempo indeterminato.
L’associazione non potrà comunque sussistere per qualsiasi ragione dovesse venir meno fra gli associati la L.I.F.E. Veneto.
SEZIONE II – ASSOCIATI
ART. 7 REQUISITI
Possono assumere la qualifica di associato le associazioni L.I.F.E. regionali costituite e costituende nel territorio nazionale.
In particolare potranno assumere la denominazione di L.I.F.E. regionale, e quindi richiedere di far parte del LIFE, quelle associazioni che prevedano per statuto le seguenti inderogabili norme:
a) possono assumere la qualifica di associato le imprese che esercitino in modo individuale o in forma societaria un’attività rientrante nel concetto lato d’impresa, purchè siano comunque piccole o medie imprese con non più di 500 addetti, in ogni caso esclusi coloro che svolgono lavoro dipendente o le imprese pubbliche od a partecipazione pubblica ed i loro amministratori.
b) l’associazione deve essere apartitica;
c) non deve fornire servizi di carattere amministrativo ai propri associati;
d) deve essere ispirata ai principi del federalismo e del liberismo;
e) in ogni caso l’associato che ricopra incarichi di partito di ogni grado, o cariche elettive in enti pubblici ed amministrazioni a livello comunale, provinciale, regionale, statale, non potrà accedere alle cariche sociali, fatta salva la possibilità di rimanere associato
f) l’associazione non potrà in nessun caso nè richiedere nè accettare, sotto qualsiasi forma, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato, degli Enti Pubblici, della Comunità Europea e dei partiti politici
h) l’ambito territoriale di operatività per le costituende associazioni regionali sarà in ogni caso circoscritto ai confini regionali e pertanto sarà assolutamente vietato creare sezioni provinciali in altre regioni; L.I.F.E. VENETO potrà istituire sezioni al di fuori del proprio territorio regionale;
i) la qualifica di associato è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete;
In ogni caso tali requisiti sono immodificabili per ogni statuto regionale; la modificazione di anche solo uno di tali criteri guida comporta l’immediata perdita da parte dell’associazione regionale del diritto a far parte della LIFE, con ogni ulteriore conseguenza prevista dal presente Statuto.
L’associazione L.I.F.E. regionale potrà crearsi solo dall’unione di almeno due sezioni provinciali (istituite dal LIFE) con un numero minimo di 15 componenti ciascuna.
ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati tramite i loro delegati hanno diritto di partecipare all’assemblea e di esprimere liberamente il proprio voto relativamente all’ordine del giorno in discussione, nonchè di partecipare all’elezionealle cariche sociali ove non vi siano particolari impedimenti previsti dallo statuto. Possono altresì presentare mozioni e proposte di discussione da sottoporre all’assemblea ove siano sottoscritte da almeno 5 delegati.
Tutti gli associati hanno il dovere di versare all’atto di ammissione la quota associativa minima, nonchè la quota annualmente deliberata dal Consiglio direttivo nazionale. Dovranno altresì dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integrità.
ART. 9 MODALITÀ PER L’AMMISSIONE
La richiesta di partecipare all’associazione si ottiene sottoscrivendo il modulo di adesione. Il Consiglio Direttivo nazionale delibererà l’accesso dell’aspirante associato, quando ne ricorrano i presupposti di ammissione previsti dallo Statuto. Tale delibera richiede il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritti al voto presenti . L’Ufficio di segreteria nazionale dovrà tenere aggiornato l’elenco dei nuovi associati ogni mese. In caso di mancata ammissione l’aspirante associato avrà diritto alla restituzione integrale della quota sociale versata. Entro il 5 di ogni mese le associazioni regionali tramite le proprie sezioni provinciali dovranno inviare l’elenco aggiornato degli associati del mese precedente con le relative quote di spettanze dell’associazione nazionale
ART. 10 QUOTA SOCIALE
La quota associativa minima ordinaria sarà pari a Euro 5 per ogni associato regionale che L.I.F.E. regione verserà a L.I.F.E.. La quota minima ordinaria al cui versamento è tenuto il singolo associato in ambito di associazione regionale viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo del LIFE, e non può comunque essere inferiore all’importo previsto quale quota minima ordinaria per gli associati della L.I.F.E Veneto.
Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno. In ogni caso la quota si intende versata con riferimento all’anno solare di pertinenza. Le Associazioni Regionali già associate possono eleggere i delegati all’Assemblea Nazionale sulla base del numero dei propri associati, secondo quanto previsto all’art. 14), per i quali siano stati inviati alla sede Nazionale i dovuti versamenti con allegati i relativi dati completi, entro il 30 Aprile di ogni anno. L’iscrizione di una nuova Associazione Regionale dopo il 30 Aprile, accompagnata dal versamento delle quote di pertinenza del Nazionale, da diritto ad ottenere la qualifica di associato per l’anno solare in corso, ma esclude la possibilità di elettorato attivo e passivo per l’anno medesimo.
ART. 11 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:
a) scioglimento dell’associazione LIFE regionale
b) recesso volontario
c) decadenza
d) esclusione
ART.11 BIS SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Nel caso in cui l’assemblea dell’associato LIFE regionale deliberi con la maggioranza prevista dall’art 21 c.c. lo scioglimento dell’associazione regionale, per la medesima viene meno l’appartenenza alla LIFE.
In caso di scioglimento l’associazione regionale sciolta non potrà utilizzare le sedi LIFE presenti nel territorio regionale, né potrà utilizzare per nessuna ragione il nome e l’emblema LIFE ed il patrimonio associativo sarà devoluto alla LIFE.
Non può comunque verificarsi lo scioglimento dell’associazione LIFE regionale nel caso in cui almeno una sezione provinciale vi si opponga, trattandosi in questo caso di ipotesi di scissione all’interno della LIFE regionale. E’ però fissato il termine di mesi 3 affinché sia ricostituita la pluralità di sezioni provinciali. In difetto si procederà con lo scioglimento dell’associazione regionale e con la devoluzione del patrimonio della LIFE.
Per il suddetto periodo la singola sezione provinciale rimasta, entrare a far parte di diritto della LIFE.
Se nel termine sopra indicato di mesi 3 non verrà costituita la pluralità di sezioni provinciali nell’ambito territoriale, la singola sezione provinciale rimasta dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo la richiesta di volersi associare a LIFE quale singola sezione provinciale.
ART.11 TER RECESSO VOLONTARIO
La singola associata regionale potrà recedere dalla LIFE qualora l’assemblea straordinaria abbia deliberato il recesso con la maggioranza di 3/4 degli associati anche in seconda convocazione.
La delibera di recesso dovrà essere comunicata a mezzo racc. A/R al Consiglio Direttivo LIFE entro dieci giorni dall’assunzione ed avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima cosi come previsto dall’art.24 c.c.
L’assemblea LIFE potrà sempre deliberare il riconoscimento di efficacia immediata della dichiarazione di recesso proveniente dall’associazione regionale.
Al recesso è equivalente la scissione che si ha quando a recedere sia una delle sezioni provinciali all’interno di una LIFE regionale. Anche in questa ipotesi la delibera assembleare deve essere approvata da almeno i 3/4 degli associati anche in seconda convocazione.
Nell’ipotesi di scissione non avviene di per sé lo scioglimento della associazione LIFE regionale, se, in analogia a quanto previsto nel precedente art.11 bis, nel termine di mesi 3 venga ricostituita la pluralità delle sezioni provinciali. Per quanto concerne il detto periodo si richiama l’applicabilità del precedente art.11 bis ultimo comma.
L’associazione receduta o scissa non potrà per nessuna ragione utilizzare le sedi LIFE nell’ambito regionale e provinciale e non potrà altresì utilizzare il nome e l’emblema LIFE
ART.11 QUATER DECADENZA
La decadenza comporta la perdita automatica della qualità di associato.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che non abbia effettuato il versamento della quota sociale entro il termine perentorio che il Consiglio Direttivo LIFE comunicherà con racc. a/r.
La decadenza scatterà automaticamente per quelle associazioni LIFE regionali che abbiano modificato uno dei punti considerati come requisiti immodificabili dall’art.7 III comma dello Statuto.
La decadenza impedisce l’uso delle sedi, del nome e dell’emblema LIFE
ART.11 QUINQUIES ESCLUSIONE
L’esclusione dell’associato potrà essere deliberata dall’assemblea in presenza di gravi e comprovanti motivi, e comunque per condotte poste in essere in spregio agli obblighi statutari e contrarie alle finalità dell’associazione stessa con il voto favorevole della metà degli aventi diritto al voto.
In ogni caso non potrà considerarsi grave motivo, l’opinione comunque espressa dall’associato sui singoli associati anche se ricoprenti cariche nell’ambito dell’associazione, purché per le forme e le modalità adottate tali affermazioni non ledano l’immagine dell’associazione stessa.
Nel caso in cui il ritardo nell’assunzione della deliberazione di esclusione possa arrecare danno sotto qualsiasi profilo all’associazione LIFE, è ammessa la delibera adottata dal Consiglio Direttivo nazionale salva ratifica da parte dell’assemblea da convocarsi entro i dieci giorni successivi. L’esclusione avrà efficacia dal momento in cui il provvedimento del Consiglio Direttivo viene comunicato all’associato.
ART.11 SEXIES
Le delibere prese dal Consiglio Direttivo ai sensi degli art.11 quater e 11 quinquies devono essere comunicate a mezzo di racc. a/r all’associato il quale può ricorrere, in sede di reclamo, al Collegio dei Probiviri.
Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell’efficacia del provvedimento di esclusione.
ART.11 SEPTIES EFFETTI DELL’ESCLUSIONE
In tutti i casi di perdita della qualifica di associato, l’associazione LIFE regionale non potrà più esercitare alcuna attività nemmeno nel proprio territorio di appartenenza con la denominazione LIFE, né usare l’emblema della LIFE, e le sedi LIFE nell’ambito regionale e provinciale.
In ogni caso di perdita della qualifica di associato, sia esso per recesso, esclusione, decadenza o scioglimento, non sarà dovuto all’associato alcun rimborso per le quote versate, fatto salvo per l’associazione LIFE di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
ART. 12 CARICHE SOCIALI – INCOMPATIBILITÀ
I delegati dell’associato possono accedere alle cariche sociali con i limiti e le modalità previste dal presente statuto. In ogni caso ciascun candidato espresso dal singolo associato prima di presentare la propria candidatura alle cariche sociali, dovrà produrre copia del certificato penale, e carichi penali pendenti, al fine di consentire all’assemblea di valutare un’eventuale esclusione della candidatura. Tutte le cariche associative saranno incompatibili con la carica di membro del Collegio dei Probiviri e di membro del Collegio dei Revisori dei Conti anche se svolto a livello di struttura regionale o provinciale.
La carica di Presidente Nazionale é incompatibile con quella di Presidente della Sezione Provinciale o Regionale.
In ogni caso non saranno ammessi candidati che ricoprano incarichi di partito di ogni grado o cariche elettive in enti pubblici ed amministrazioni a livello comunale, provinciale, regionale, statale, fatta salva la possibilità di rimanere delegato in assemblea.
A tutti coloro che rivestono cariche sociali non sarà dovuta alcuna remunerazione, ad eccezione del rimborso per le spese documentate, sostenute a vantaggio dell’associazione.
La nomina alle cariche sociali, fatte salve le prerogative di nomina attribuite per statuto al Presidente, viene deliberata dall’Assemblea con la votazione favorevole, in prima convocazione, della maggioranza degli aventi diritto al voto, dei presenti in seconda convocazione.
La durata di tutte le cariche sociali é annuale, con facoltà di rielezione alla scadenza, al massimo per altri due mandati consecutivi. Deve considerarsi decaduto dalla carica colui che senza giustificato motivo diserti per 2 volte consecutive il Collegio di appartenenza. Ogni qualvolta venisse a mancare per una qualsiasi ragione il componente di un Collegio elettivo, subentrerà al suo posto il candidato che ha ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del decaduto proveniente dalla stessa area geografica. In caso di parità subentra il candidato la cui data di appartenenza all’Associazione, senza interruzione, sia la più remota. In caso di dimissioni di un membro nominato e non eletto, spetterà all’organo nominante la nomina del nuovo membro.
SEZIONE III – ORGANI NAZIONALI
Art. 13 ORGANI NAZIONALI
Gli organi nazionali sono i seguenti:
– Assemblea Nazionale
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Vice Presidente
– Segretario
– Tesoriere
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Collegio di Probiviri.
Art. 14 ASSEMBLEA NAZIONALE- COMPOSIZIONE
L’Assemblea Nazionale é composta dai Delegati Regionali. Il Delegato è nominato dalle Assemblee delle associazioni regionali in ragione di 1 ogni 100 iscritti, o frazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece dal Vice Presidente come di seguito nominati. I membri della assemblea, durano in carica 1 anno.
Art. 15 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea:
a) Nomina il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, che è anche il Presidente
dell’Associazione, i 3 membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonchè i
membri del Consiglio Direttivo sulla base di quanto stabilito dall’art. 19 del presente Statuto
b) Approva il bilancio;
c) Delibera in merito ad eventuali modifiche statutarie;
d) Esprime gli indirizzi generali e programmatici della Associazione;
e) Delibera in presenza di gravi e comprovati motivi e con la maggioranza di metà degli associati
aventi diritto al voto, la decadenza dalla carica per gli organi nazionali, nonchè l’esclusione
dell’associato;
f) In caso di gravi e pregiudizievoli atti posti in essere da un organo della LIFE regionale associata,
in danno della LIFE, delibera la decadenza dalla carica per l’organo regionale interessato,
conferendo altresì al Consiglio Direttivo nazionale la possibilità di convocare l’assemblea della
LIFE regionale interessata al fine di eleggere il nuovo organo associativo.
Non è in ogni caso ammessa la delega di voto.
Art. 16 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno di ogni anno, e comunque quando se ne ravvisi la necessità o quando ne fa richiesta motivata almeno 1/10 dei delegati. E’ validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione é validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei partecipanti e a scrutinio segreto.
Art. 17 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE.
Il Presidente o, in caso di sua impossibilità o delega il Vice Presidente, o un terzo del Consiglio Direttivo, convoca l’assemblea con lettera raccomandata, telefax o telegramma, da inviarsi ai singoli delegati regionali almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo, dell’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Art. 18 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il Presidente dovrà procedere alla tempestiva convocazione dell’assemblea, tutte le volte che ne ravvisi la necessità e, comunque, qualora ne facciano richiesta scritta motivata di almeno 1/10 dei componenti l’Assemblea o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti. L’assemblea delibererà, con le maggioranze previste dall’art. 16 e dovranno, altresì essere rispettate per la convocazione le modalità di cui all’art. 17.
Le eventuali modifiche statutarie, relative ai disposti degli artt. 30) e 31), sono deliberate con la partecipazione dei 3/4 degli aventi diritto al voto e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Altre eventuali modifiche statutarie sono deliberate in prima convocazione con la partecipazione dei 3/4 dei delegati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la partecipazione dei 2/4 degli stessi e col voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea nazionale fra i delegati sulla base delle seguenti indicazioni:
Membri di diritto:
2 membri provenienti dal L.I.F.E. Veneto;
1 membro proveniente dal L.I.F.E. Friuli Venezia Giulia;
2 membri provenienti dall’area territoriale del centro Italia che comprende le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise
2 membri provenienti dall’area territoriale dell’Italia meridionale che comprende le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia);
2 membri provenienti dall’area territoriale dell’Italia settentrionale escluso Veneto e Friuli Venezia Giulia che comprende le seguenti regioni: Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna;
5 membri eletti dall’assemblea nazionale fra singoli delegati candidati.
4 membri scelti dal Presidente tra i soci.
Membro di diritto del consiglio direttivo è il Presidente nazionale eletto dall’assemblea.
Qualora un’area territoriale, come sopra definita, non sia in grado di esprimere delegati e conseguenti Consiglieri Nazionali, i Consiglieri Membri di Diritto, ai sensi del primo comma del presente articolo, eventualmente mancanti, vengono eletti dalla graduatoria dei primi non eletti, così come risultato dalle votazioni dell’assemblea, e vengono eletti anche se appartenenti ad aree territoriali diverse dall’area di cui all’oggetto.
Art. 20 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E PROCEDURE DI VOTO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta, mediante raccomandata o fax da inviarsi al delegato, da parte del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno 3 volte all’anno e, comunque, quando ne facciamo richiesta scritta almeno 1/3 dei propri componenti. Delibera a maggioranza dei partecipanti ed é validamente costituito solo in presenza del Presidente o del Vice Presidente.
Non é in ogni caso ammessa delega di voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Consiglio dura in carica 1 anno ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. In presenza dei suddetti requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni del Direttivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Art. 21 FUNZIONI
Il Consiglio Direttivo é l’organo di gestione dell’Associazione e collabora con il Presidente per la realizzazione delle finalità dell’Associazione e l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. Delibera la istituzione e lo scioglimento delle sezioni provinciali ove esse già non confluiscano in associazione regionale. Esercita tutte le funzioni ad esso delegate dall’Assemblea. In caso di assoluta necessità ed urgenza, potrà adottare provvedimenti indifferibili, quali la sospensione dell’associato e dei delegati da questo espressi, oltre all’esclusione dell’associato così come previsto dall’art.11 quinquies ed alla decadenza dell’associato così come previsto dall’art.11 quater, salvo ratifica da parte dell’Assemblea che dovrà essere convocata nei dieci giorni successivi.
Il Consiglio é altresì competente a deliberare tutti gli acquisti e impegni di spesa superiori o pari a 200 volte l’importo minimo della quota sociale ordinaria.
Delibera altresì ogni anno in ordine all’importo della quota sociale minima ordinaria da applicare uniformemente a tutti i singoli associati iscritti nelle rispettive associazioni L.I.F.E. regionali con il limite di aui all’art. 10 del presente Statuto.
Art. 22 PRESIDENTE – NOMINA
Il Presidente é eletto dall’assemblea tra i propri delegati. Dura in carica 1 anno, ed è rieleggibile comunque per non più di due ulteriori mandati consecutivamente.
Art. 23 FUNZIONI
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’associazione, della quale dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; nomina il Vice Presidente, scelto tra i consiglieri, nomina 4 Consiglieri scelti tra i soci; può conferire deleghe al Vice Presidente ed agli altri consiglieri; nomina il Segretario scelto tra gli associati e il Tesoriere scelto anche tra i non associati; attua le deliberazioni del Consiglio; può conferire incarichi anche professionali a terzi per conto dell’associazione.
Può effettuare acquisti e impegni di spesa, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, per importi inferiori o pari a 200 volte l’importo minimo della quota associativa ordinaria.
Tutte le spese superiori a 10 volte l’importo minimo delle quote ordinarie, dovranno essere successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 24 VICE PRESIDENTE – NOMINA E MANSIONI
Il Vice Presidente é scelto dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica 1 anno, salvo nuova nomina per l’anno successivo. Sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni o per delega, o, comunque, in caso di suo impedimento. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne assume la carica fino alle elezioni successive.
Art. 25 SEGRETARIO – NOMINA E MANSIONI
Il Segretario é nominato dal Presidente tra i soci, risponde del suo operato al Presidente stesso, salvo il controllo del collegio dei Probiviri, e può essere da lui revocato. Dura in carica fino alla sostituzione del Presidente. Funge da segretario per l’Assemblea e per il Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali. Coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni. In caso di suo impedimento, potrà essere sostituito da persona nominata di volta in volta dal Presidente o dal suo delegato.
Art. 26 TESORIERE
Il Tesoriere é nominato dal Presidente anche tra i non associati e può essere da lui revocato. Dura in carica 1 anno fino alla sostituzione del Presidente. E’ il contabile generale dell’associazione ed assolve tutti i compiti inerenti alle sue funzioni o quelli che, nell’ambito di tale attività, gli vengano assegnati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Tesoriere redige il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 26/Bis “SIMUL STABUNT SIMUL CADENT”
Tutti soggetti e/o organi dell’Associazione nominati dal Presidente decadranno dalla loro funzione nel momento stesso in cui il Presidente, per qualsivoglia motivo non ricopra più la propria funzione, salvo l’adempimento e l’espletamento delle necessarie ed improrogabili incombenze onde non creare danno all’Associazione. il Vice Presidente, come previsto dall’Art. 24, rimarrà comunque in carica fino alla nomina del nuovo Presidente eletto in seno all’Assemblea all’uopo convocata.
Art. 27 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da 3 membri eletti dall’assemblea, anche tra i non soci e dura in carica 1 anno. Il Collegio nomina il proprio Presidente. E’ l’organo di controllo generale dell’amministrazione e opera secondo le norme previste dal codice civile per i sindaci delle società commerciali.
La carica di componente di tale collegio é incompatibile con qualsiasi altra carica nell’ambito dell’associazione, anche a livello provinciale e regionale.
Art. 28 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri é composto da tutti i probiviri delle singole associazioni regionali.
Il collegio dura in carica un anno ed è convocato all’inizio del mandato dal Presidente del Consiglio Direttivo nazionale al fine di eleggere nel proprio seno il Presidente, al quale spetteranno in seguito i poteri di direzione del collegio e l’onere di convocazione dello stesso, che spetta altresì ad un terzo dei componenti del collegio stesso. La carica di componenti di tale collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’associazione anche a livello regionale e provinciale, eccetto quella di probiviro. Al collegio dei probiviri spetta di decidere in seconda istanza sulle questioni oggetto di decisioni da parte dei probiviri regionali. Inoltre il collegio decide in prima ed unica istanza in ordine ad eventuali conflitti tra l’associazione nazionale od i suoi organi sociali ed il singolo associato, salvo i poteri conferiti per statuto ad altri organi associativi. Decide inoltre su tutti i ricorsi presentati in esito al rifiuto dell’ammissione dell’aspirante socio, alla decadenza ed esclusione della qualifica di socio o da una delle cariche sociali. I probiviri hanno il potere di adottare le misure disciplinari di cui all’art.29 bis.
Art. 29
Il ricorso al collegio dei probiviri avverso un provvedimento di rifiuto di ammissione o di esclusione dovrà essere presentato dai soggetti interessati entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.
Il Collegio deciderà secondo equità e sulla base di quanto previsto dal presente Statuto, assunte le informazioni del caso, con decisione inappellabile nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso.
Entro il medesimo termine il Collegio dovrà decidere con riferimento ad ogni altra controversia allo stesso sottoposta.
Il ricorso d’appello avverso una pronuncia del Collegio dei probiviri provinciale o regionale va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia da impugnarsi, e va deciso nei 60 giorni successivi al deposito del ricorso.
ART.29 BIS SANZIONI
Il collegio dei Probiviri può adottare nei confronti degli associati o degli organi Direttivi dell’associazione le seguenti sanzioni:
Censura, multa.
La censura può essere irrogata quando l’associato pone in essere, senza giusta motivazione, comportamenti e atti in contrasto con le norme statutarie tali da pregiudicare in forma lieve il prestigio e il decoro dell’associazione.
La multa può essere comminata quando l’associato pone in essere comportamenti ed atti compiuti in violazione dello statuto determinando comunque un pregiudizio, anche di natura patrimoniale, per l’associazione stessa, o comunque è incorso in più di due censure, fermo restando la possibilità per l’associazione LIFE di chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali sofferti.
Art. 30 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione verrà deliberato dall’assemblea straordinaria oltre che per le cause previste dalla legge, anche nel caso in cui la L.I.F.E. Veneto dovesse, per qualsiasi motivo recedere o comunque non far più parte della LIFE.
Art.31
Il presente Statuto non potrà mai essere modificato nei seguenti punti fondamentali, pena l’estinzione dell’associazione stessa:
a) natura apartitica dell’associazione con relativa incompatibilità tra cariche sociali e politiche o partitiche, come stabilito dall’art.12 del presente Statuto;
b) divieto di garantire servizi di carattere amministrativo agli associati;
c) impostazione federalista;
d) divieto di richiedere od accettare contributi da enti pubblici statali, partiti, comunità economica europea;
e) l’associazione è a tutela della piccola e media impresa con un numero di addetti non superiore a 500;
f) la sede sociale non può essere trasferita al di fuori della Regione Veneto,
Art. 32 RINVIO
Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile.
NORME TRANSITORIE Art.I) Le singole sezioni L.I.F.E. provinciali, non organizzate ancora nella struttura regionale, potranno richiedere l’adesione alla LIFE e verseranno alla stessa L. 10.000 per ogni loro associato. Potranno disporre di delegati nell’assemblea nazionale in ragione di 1 delegato ogni 100 iscritti, o frazione alla sezione provinciale. Per i primi 900 iscritti, la sezione provinciale nomina un delegato ogni 30 iscritti, o frazione. I singoli imprenditori nella accezione di cui all’art. 7a) del presente Statuto, ove risiedano ed operino in ambiti territoriali ove non esiste nè una sezione provinciale, nè l’associazione regionale, potranno richiedere l’adesione alla LIFE versando alla segreteria nazionale la quota stabilita dal Consiglio direttivo per le singole associazioni regionali.
Art. II) perderanno la qualifica di associato i singoli imprenditori di cui all’ultimo cpv. del precedente articolo in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società, fallimento o ammissione del socio persona fisica o della società ad altra procedura concorsuale.
Art. III) gli associati non appartenenti ad alcuna Sezione Provinciale o Associazione Regionale, in quanto non presenti nel loro territorio, possono partecipare alla elezione dei delegati nazionali, iscrivendosi alle votazioni di una Sezione Provinciale o Associazione Regionale territorialmente a loro vicina. Essi potranno essere eletti ed il loro numero si aggiungerà, in questa specifica circostanza, a quello degli appartenenti alla Sezione o Associazione ospite, ai fini del calcolo di quanto stabilito all’art. I°) e all’art. 14).
Art IV) in ogni caso per le cariche sociali valgono le stese incompatibilità per coloro che già abbiano cariche organizzative a livello provinciale, fatta salva la possibilità di essere delegati all’assemblea nazionale.
Art.V) le associazioni L.I.F.E. Veneto e L.I.F.E Friuli Venezia Giulia al momento della costituzione della LIFE verseranno una quota pari a £. 10.000 per ogni loro iscritto già facente parte dell’associazione regionale al 30 aprile 1996. Per ciascun iscritto all’associazione regionale dopo tale data, verrà versata una somma pari al 20% della quota minima ordinaria.
Art. VI) In deroga alle norme statutarie l’Assemblea nazionale per il primo anno è così composta:
20 membri eletti in seno alla L.I.F.E. Veneto
10 membri eletti in seno alla L.I.F.E. Friuli Venezia Giulia
Il Consiglio direttivo è composto dai seguenti signori:
Agnoletti Geremia – Presidente –
Porcù Roberto , Zanardo Pierfranco, Astolfi Enzo, Narduzzi Walter, Facci Tosatti Enrico, Zampollo Claudia, Biagioni Bianca, Vos Roberto, Loddo Gesuino, Mattioli Maurizio, Mangini Enrico, Sibilia Francesco, Roberto Natale, Valastro Francesco
Il Collegio dei probiviri è composto dai seguenti signori:
Sarti Antonio, Raffaelli Raffaello, Nazzaro Massimo.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto dai seguenti signori:
Gaudenzi Stefano, Beverelli Agostino.
Art.VII)Le parti sottoscritte si riservano di ratificare il presente atto in successivo momento in sede notarile.
Art. VIII) In deroga a quanto stabilito dall’art. 14) il delegato è nominato dalle Assemblee delle Associazioni Regionali in ragione di 1 ogni 30 iscritti, o frazione, fino a che l’Associazione Regionale non ha superato i 3’000 iscritti.
Art. IX) Le norme di deroga riguardanti la nomina di 1 delegato ogni 30 iscritti, contenute nei precedenti articoli transitori I°) e VIII°), non sono più applicabili quando LIFE supererà globalmente il numero di 5’000 associati. In questo caso varranno le norme statutarie ex art. 14).
Conegliano,7.6.96
Modifiche: Vicenza 07/09/96,
Conegliano 16/12/96,
Conegliano 08/01/97,
Cessalto 16/12/98,
Mestre 19/06/99,
Conegliano 23/11/06.
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